(massima n. 1)
Il terzo e il quarto comma dell'art. 431 c.p.c. contemplano un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione provvisoria del dispositivo della sentenza favorevole al lavoratore, cosicché l'ordinanza di sospensione adottata sulla base delle richiamate disposizioni condiziona l'efficacia del titolo fatto valere al successo dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado e non pone nel nulla il pignoramento. Pertanto, l'esecuzione, una volta iniziata, non può essere dichiarata estinta per la contingente ragione che è stata sospesa una parte dell'esecutività del titolo, conseguendo tale evento solo a fatti inerenti il processo esecutivo e non già a vicende proprie del titolo fatto valere per l'esecuzione.