(massima n. 1)
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. (Nella specie, relativa all'esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento al lavoratore delle retribuzioni dovute dall'agosto 2001 all'aprile 2002 in esito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che l'interpretazione del titolo giudiziale potesse estendersi all'esame delle buste paga esibite in giudizio, neppure menzionate dalla sentenza).