(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 431 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale riconosce al lavoratore la facoltā di procedere ad esecuzione "con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza", conferisce al dispositivo piena efficacia di titolo esecutivo destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito dal legislatore di consentire al lavoratore una pronta e celere realizzazione dei suoi diritti, anche dopo il deposito della sentenza. Ove, peraltro, l'azione esecutiva non venga avviata, č legittimo il rilascio di copia esecutiva della sentenza di primo grado, su autorizzazione del capo dell'ufficio, con relativa attestazione nella copia del dispositivo giā rilasciato in precedenza in forma esecutiva, dovendosi ritenere il titolo provvisorio annullato in forza del rilascio del titolo definitivo.