(massima n. 1)
Nel giudizio, promosso per conseguire, in relazione a determinate prestazioni che si assumano effettuate con vincolo di subordinazione, il pagamento della dovuta retribuzione, il passaggio dal rito speciale del lavoro al rito ordinario, per il caso in cui il giudice adito escluda la ricorrenza di un rapporto riconducibile fra quelli contemplati dall'art. 409 c.p.c., non osta a che l'attore possa richiedere, per le medesime prestazioni, di essere compensato a titolo di lavoro autonomo, vertendosi in tema di mero adeguamento della domanda, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del rapporto, che non comporta un mutamento dei fatti posti a suo fondamento e non introduce un nuovo tema d'indagine.