(massima n. 1)
La norma di cui al secondo comma dell'art. 631 c.c. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal primo comma dello stesso articolo, prevede la validitą della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra pił persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, č una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di lą delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal che non puņ trovare applicazione nell'ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all'esecutore testamentario la facoltą di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie gią indicate.