(massima n. 1)
La controversia che, pur riguardando un rapporto non compreso fra quelli indicati dall'art. 409 c.p.c., sia stata, ciononostante, trattata e decisa, sia in primo che in secondo grado, secondo il rito del lavoro rimane assoggettata (non collegando la legge alcuna previsione di nullitą all'erronea adozione di tale rito) alla disciplina processuale delle controversie di lavoro anche per quanto riguarda l'operativitą, in relazione al termine per la proposizione del ricorso per cassazione, dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, circa l'esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale.