(massima n. 1)
La decisione resa dal giudice ex art. 426 c.p.c., qualora contenga una pronuncia circa la natura del rapporto dedotto in giudizio, decidendo parzialmente la causa nel merito, preclude, a norma dell'art. 41 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione, a prescindere dalla forma del provvedimento adottato, non potendosi ritenere decisione meramente interlocutoria avente l'unico scopo di sottoporre la causa al rito del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo in presenza di una sentenza non definitiva con cui il giudice del rito ordinario aveva rimesso in istruttoria la causa per il mutamento del rito, ritenendo che la domanda di retribuzione per la frequentazione di una scuola di specializzazione da parte di un medico fosse riconducibile all'art. 409 c.p.c., quale controversia avente ad oggetto l'accertamento di un credito di lavoro subordinato, statuizione, questa, suscettibile di passare in giudicato e rimuovibile soltanto con una impugnazione o con un regolamento).