(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di estinzione del processo che č privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non č suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi.