(massima n. 1)
L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 423 c.p.c. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non č suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietą (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilitą che esso contenga una implicita o esplicita pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietą al provvedimento che eventualmente la contenga.