(massima n. 1)
Il sistema di preclusioni su cui è fondato il rito del lavoro, tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato, comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergente tra le parti, secondo una tendenza generale, volta a favorire la «determinazione del concreto», che trova espressione, in materia di quantificazione di spettanze, nella possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme non contestate; ne consegue che deve ritenersi tardiva e perciò inammissibile in appello qualunque doglianza in ordine ai conteggi relativi a spettanze lavorative, una volta che detti conteggi siano stati accettati in primo grado.