(massima n. 1)
Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato che abbia omesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall'art. 134, primo comma, c.p.c.), un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non conteste emessa a norma dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., privando cosģ le parti della possibilitą di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell'espressione di un immotivato comando.