(massima n. 1)
Al fine della sussistenza dell'indegnitą a succedere di cui all'art. 463, n. 1, c.c., l'attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi di indegnitą non č ravvisabile quando venga esclusa l'imputabilitą dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietą del fatto lesivo la cui realizzazione determina l'indegnitą a succedere.