(massima n. 1)
La conciliazione in sede sindacale prevista dall'art. 411, terzo comma c.p.c, presuppone che l'accordo sia raggiunto con un'ffettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cioč di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi. Peraltro, la determinazione delle modalitā di composizione dell'organo conciliativo previsto dall'art. 411, terzo comma, c.p.c. deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva, non potendo trovare applicazione la disciplina prevista dal'art. 410 c.p.c. per le conciliazioni espletate dinanzi alle commissioni provinciali istituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro. Pertanto, solo nel caso cui la disciplina collettiva abbia previsto come indispensabile l'appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il lavoratore, ma anche l'inserimento del primo nella organizzazione locale dello stesso sindacato, č annullabile l'accordo raggiunto con l'assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa organizzazione locale.