(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). Pertanto, in caso di mancata produzione con l'atto introduttivo ovvero a seguito di specifico invito del giudice, i documenti non possono essere depositati per la prima volta in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione — di inidoneità della documentazione prodotta in appello ai fini della dimostrazione di una tempestiva impugnazione del licenziamento — nel senso dell'inammissibilità della produzione in secondo grado di documentazione non prodotta in primo grado, nonostante la fissazione di un termine da parte del giudice).