(massima n. 2)
Nel condominio di edifici allorquando una deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale sancisce un determinato uso della cosa comune, venga adottata con il voto unanime dei partecipanti al condominio, l'atto conserva la sua validitā anche se abbia, in ipotesi, a limitare il godimento di alcuno dei condomini.