(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 431 c.p.c. nel testo modificato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, la quale riconosce al lavoratore la facoltą di procedere ad esecuzione «con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza» conferisce al dispositivo piena efficacia di titolo esecutivo destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito dal legislatore di consentire al lavoratore una pronta e celere realizzazione dei suoi diritti, anche dopo il decorso del termine di quindici giorni fissato dall'art. 430 c.p.c. e nonostante il gią avvenuto deposito della sentenza. Pertanto la circostanza che la sentenza, nella sua sintesi di dispositivo e motivazione sia stata depositata, non essendo idonea a privare il dispositivo del suo valore di titolo esecutivo, non impedisce di iniziare l'esecuzione sulla sola base di esso, attesa anche per un verso l'irrilevanza della motivazione nella procedura esecutiva, dove non č consentito un controllo intrinseco del titolo esecutivo, e per altro verso la contraddittorietą tra il permettere l'esecuzione in presenza del solo dispositivo, e quindi di un atto incompleto, e l'impedirle quando, con il deposito della sentenza e la sua immediata comunicazione ex art. 430 c.p.c., l'atto č ormai integro in ogni suo elemento, e dovendo inoltre escludersi, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullitą della notificazione del dispositivo dopo il deposito della sentenza, nullitą che, ove ipotizzabile, sarebbe comunque esclusa dal raggiungimento dello scopo in virtł dell'avvenuta comunicazione della sentenza stessa.