(massima n. 1)
Agli effetti previsti dall'art. 1134 c.c. va considerata urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o nocumento alle cose comuni (od anche alle cose di proprietà esclusiva di taluno dei proprietari dell'edificio), ad un momento in cui l'amministratore valutandone l'indispensabilità, abbia la possibilità di impartire le necessarie disposizioni per compierla. Peraltro deve escludersi che possa riconoscersi connotazione di urgenza alla spesa erogata dal condomino, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, in pagamento di un'imposta non dovuta dal condomino, la quale, oltre che non essere urgente, non sarebbe neppure necessaria.