(massima n. 1)
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, č ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purché l'improcedibilitą o l'inammissibilitą di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, "ex se", la consumazione del potere d'impugnazione. In relazione alla tempestivitą della seconda impugnazione occorre aver riguardo - in difetto di anteriore notificazione della sentenza - non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.