(massima n. 1)
In tema di pluralitą di ricorsi per cassazione successivamente proposti avverso la stessa decisione, il principio secondo il quale la proposizione di un primo atto inidoneo a dar vita ad un valido ricorso (per mancanza di alcuno degli elementi prescritti dall'art. 366 c.p.c.) non impedisce alla parte di proporne uno successivo, in sostituzione (e non ad integrazione o modificazione) del precedente sin quando non intervenga una pronunzia dichiarativa dell'inammissibilitą o improcedibilitą del primo (discendendo, in tal caso, la preclusione dal disposto dell'art. 387 c.p.c.), ed a condizione che non siano scaduti i termini per la proponibilitą del gravame si applica alla sola ipotesi del simultaneus processus, al di fuori del quale, per converso, risulta prevalente il principio di cui all'art. 366 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilitą, con un unico atto, onde evitare la pendenza di pił processi originati da diverse impugnazioni contro la medesima decisione. Ne consegue che, ove non risulti pił possibile (come nella specie) la riunione delle pił impugnazioni in un solo processo, ex art. 335 c.p.c., perché una di esse sia stata gią decisa con sentenza, deve ritenersi che la seconda divenga ipso facto inammissibile.