(massima n. 1)
La riproposizione di un ricorso per cassazione inammissibile per mancata produzione della relata di notificazione e, quindi, per inesistenza della notificazione, č possibile, fino a quando non sia intervenuta la prima declaratoria della inammissibilitą, entro il termine di impugnazione lungo, in quanto deve escludersi che in tal caso possa essersi verificata la decorrenza del termine breve, supponendo essa la sussistenza di una valida notificazione del ricorso.