(massima n. 1)
Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, c.p.c.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale č la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c. Ne consegue che la dichiarazione d'inammissibilitą del ricorso per cassazione, erroneamente proposto. (prima che la sentenza acquisti con il deposito giuridica esistenza) contro il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza non comporta l'irreparabile consunzione del diritto d'impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (principio nella specie applicato dalla S.C. al rito locativo).