(massima n. 1)
La sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art. 190 c.p.c. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni «liberi» prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui all'art. 24 della L. n. 353 del 1990 (che non contiene pił menzione alcuna di termini «liberi») ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimitą dovessero intendersi come «liberi» (in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito), con la conseguenza che la norma citata non puņ che essere, oggi, interpretata alla luce del criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi, viceversa, quelli finali.