(massima n. 1)
La responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., per il pretestuoso esperimento del ricorso per cassazione od anche del ricorso per regolamento di giurisdizione (responsabilità configurabile pure quando la contesa non investa posizioni di diritto soggettivo, in relazione agli oneri che il resistente deve assumere per contrastare la temeraria iniziativa avversaria), può essere affermata solo in presenza di una domanda risarcitoria formulata con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale, in considerazione dell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del destinatario della domanda stessa, con un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.