(massima n. 1)
Gli effetti di una pronuncia di illegittimitą costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possono essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (nella fattispecie, le Sezioni Unite, in relazione alla questione della tempestivitą della proposizione di un reclamo al Consiglio nazionale forense in materia elettorale, hanno ritenuto che non potesse essere invocata per la prima volta nella memoria difensiva presentata per l'udienza di discussione la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimitą del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario).