(massima n. 1)
Il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali che ne costituiscono l'antecedente logico e cronologico possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che č inammissibile l'eccezione di nullitā della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata in sede di legittimitā con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.