(massima n. 2)
Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall'art. 1224, secondo comma, c.c.. (Omissis).