(massima n. 1)
Il principio di unitą ed infrazionabilitą della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, cosģ non impedisce al giudice d'avvalersi della facoltą di ordinare d'ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.