(massima n. 1)
Il mancato esercizio, da parte del giudice d'appello, della facoltà discrezionale di invitare le parti a produrre il documento mancante non è denunciabile in sede di legittimità, integrando esercizio di una facoltà rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non può rilevare in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori del giudice d'appello, assunti ai sensi dell'articolo 356 del c.p.c., i quali non sono impugnabili con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.