(massima n. 2)
Ove un'opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illecito, tutti i soggetti che, ai sensi dell'art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, vanno considerati coautori di detta opera, sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno, in considerazione del precetto specifico emergente, in tema di responsabilitā extracontrattuale, dall'art. 2055 cod. civ., valutato in correlazione con il principio fondamentale dell'imputazione soggettiva del fatto illecito stabilito dalla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ..