(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il consigliere istruttore del processo di appello abbia disatteso la decisione collegiale di procedere a nuova consulenza tecnica di ufficio non può, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice di appello ai sensi dell'art. 356 c.p.c., essere sindacato in sede di legittimità, salvo che esso non sia motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio.