(massima n. 1)
L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullitą della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l'art. 360, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attivitą del giudice che comportino la nullitą della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolaritą dell'attivitą giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d'appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni gią assunte e delle tesi gią svolte nei precedenti atti difensivi e non č costitutiva delle difese scritte di cui all'art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma č necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi gią contenuti nei precedenti atti difensivi.