(massima n. 1)
Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata la pronuncia di appello che, in una causa di risarcimento danni da scontro di veicoli in cui la sentenza di primo grado aveva liquidato i danni sulla base della presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli, a fronte di un appello proposto solo dall'attore parzialmente soccombente sul punto dell'affermata pari responsabilità e dell'insufficiente liquidazione del danno, ed in difetto di impugnazione incidentale da parte del convenuto, aveva affermato che la responsabilità del sinistro era da imputare esclusivamente alla condotta colposa del convenuto, liquidando però in favore dell'attore una somma minore rispetto all'intero danno come quantificato in primo grado).