(massima n. 1)
Nel procedimento d'appello, stante l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie negli atti introduttivi, il giudice, esaurite le attività preliminari di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., ove non disponga atti istruttori e ritenga la causa matura per la decisione, già in prima udienza può compiere gli atti che preludono alla decisione, invitando le parti a precisare le conclusioni definitive, senza che, prima di passare alla fase di rimessione in decisione, vi sia spazio per la necessaria fissazione di un'udienza per la trattazione della causa e di un'altra per le deduzioni istruttorie.