(massima n. 1)
Il giudice di appello non può riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato non abbia proposto in appello specifica domanda in tal senso, benché detti accessori siano stati chiesti in primo grado, dovendosi ritenere, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., rinunciate le domande ed eccezioni non espressamente riproposte in grado di appello.