(massima n. 1)
Il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel pronunciare in ordine alla domanda di impugnativa di licenziamento proposta da un giornalista, pur in assenza di un'espressa censura da parte dell'appellante circa la qualificazione dell'atto di risoluzione del rapporto quale atto di recesso operata dal primo giudice, aveva mutato tale qualificazione inquadrando detta domanda nello schema della risoluzione automatica del rapporto di lavoro sulla base di una previsione contrattuale collettiva).