(massima n. 1)
Tra le incombenze spettanti all'amministratore del condominio ai sensi dell'art.1130 n. 2 c.c. rientra la vigilanza sulla regolaritą dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti nonché il dovere di eseguire verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la paritą del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini.