(massima n. 1)
In tema di errore ex art. 624 c.c. č necessaria la dimostrazione che la volontą del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontą del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Pił in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma č necessario l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'etą, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontą in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.