(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 463 c.c. l'indegnitą a succedere non integra un'ipotesi di incapacitą all'acquisto dell'ereditą, ma č causa di esclusione dalla successione; infatti, l'indegnitą, come configurata nell'unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non č uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnitą dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico.