Cassazione civilesentenza n. 1092del 9 luglio 1947
(1 massima)
(massima n. 1)
La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all'art. 222.