(massima n. 1)
L'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo rende inefficace gli atti compiuti, si riferisce agli atti del giudizio di cognizione ordinaria, ma non estende la sua efficacia al decreto ingiuntivo opposto. Quest'ultimo, infatti, acquista efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653 c.p.c., qualora con ordinanza sia dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione.