(massima n. 1)
L'estinzione del processo non rende inefficaci, a norma dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., le sentenze che siano state in precedenza rese su questioni di merito, e che siano quindi idonee ad acquistare autorità di giudicato. Pertanto, qualora il giudice di secondo grado, con sentenza non definitiva, pronunci la separazione personale dei coniugi, e disponga ulteriore istruttoria in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, il successivo verificarsi dell'estinzione del processo non travolge tale sentenza, la quale resta impugnabile con ricorso per cassazione, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di riserva di impugnazione differita unitamente alla sentenza definitiva (che non può più essere pronunciata).