(massima n. 1)
L'estinzione del processo dopo la sentenza non definitiva di accertamento del diritto al risarcimento del danno non preclude la proposizione di una nuova azione per la liquidazione di tale danno, atteso che, a meno che si siano verificate ipotesi di decadenza o di prescrizione, essa, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non estingue il diritto o l'azione, né quest'ultima si esaurisce solo perché è stata esercitata in un processo ove non abbia condotto ad un provvedimento sul merito.