(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione.