(massima n. 1)
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza (chiudendo perciò il processo innanzi a sé) ed abbia rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione dell'art. 91 comma primo c.p.c., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda dolersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente con l'appello. Tuttavia, intervenuta l'estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa riassunta davanti al giudice dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (art. 310 c.p.c.), l'appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 cit., comma quarto).