(massima n. 1)
Le sentenze che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non vengono travolte dalla pronuncia di estinzione del giudizio sono soltanto le sentenze non definitive (oltre che quelle sulla competenza) pronunziate prima che si perfezionasse la fattispecie estintiva. Tra queste non rientra pertanto la sentenza di appello, successivamente cassata, con la quale sia stata riformata la sentenza di estinzione pronunciata in primo grado. Ne consegue che qualora l'estinzione del processo sia affermata in primo grado, negata in grado di appello, e confermata nel giudizio di cassazione, la sentenza di appello non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 2945, comma terzo, c.c.