(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno conseguente a reato, fermo restando che l'azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede, l'estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale ex art. 75 c.p.p., non si produce automaticamente, ma intanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 c.p.c.