(massima n. 1)
In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la pronuncia della Corte della cassazione che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro, nonostante l'estinzione per mancata riassunzione del processo nel corso del quale la medesima statuizione sulla competenza sia stata emessa.