(massima n. 1)
In tema di condominio, l'indennitą prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127. c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118 primo comma c.c., č proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma. Ne consegue che un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietą esclusiva della colonna d'aria non č idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennitą prevista per la sopraelevazione, poiché al titolo in questione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la pił limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennitą di cui all'art. 1127 c.c.; rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerą gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.