(massima n. 1)
L'indennitā di sopraelevazione č dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 c.c. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Tale indennitā trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietā sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietā esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalitā, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127 quarto comma c.c.