(massima n. 1)
In tema di conclusione del processo civile, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale. Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza piú che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali. Pertanto, ove una parte abbia, in un primo tempo, proposto reclamo avanti allo stesso tribunale che ha emesso la pronuncia estintiva (avente contenuto di sentenza), e questo reclamo sia stato correttamente dichiarato inammissibile, essa — ove intenda dolersi della pronuncia estintiva del giudizio — non deve proporre impugnazione contro il provvedimento d'inammissibilità del reclamo ma avverso il primo, ossia contro quello che abbia dichiarato estinto il giudizio di prime cure (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, perchè proposta anzichè contro il secondo provvedimento, nei riguardi del primo, ossia quello dichiarativo dell'estinzione del giudizio, così come correttamente aveva fatto la parte, dopo la prima, erronea, sua iniziativa processuale).